ALCUNI ARTICOLI da: "STATUTO
ORGANICO" del 1936
- Fatto
in Vedano Olona con atto del Commissario Prefettizio il 13 Giugno
1936.
- Approvato
con R.D. 29 Ottobre 1936.
- Modificato
con delibera n.16 del 7/4/1973 e n.33 del 23/6/1973
- Approvato
dalla Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 11/7/1973 al
progressivo n. 21083.
CAPO I.
Art. 1. La Casa di Riposo "Angelo Poretti ed Angelo Magnani" e'
stata fondata dalla Signora Anna Novak Ved.Angelo Magnani con suo
testamento 11 Febbraio 1927, pubblicato e depositato con atto n. 3168 di
repertorio del Dr. Giuseppe Bonazzola, Notaio di Varese.
La Pia Istituzione e'
stata eretta in Ente Morale con R.D. 17 Ottobre 1930 n. 1819.
Art. 2. Essa ha per scopo di provvedere, secondo i propri mezzi, al ricovero, al
mantenimento ed all'assistenza degli anziani poveri, di ambo i sessi, di
eta' superiore ai 60 anni, aventi domicilio di soccorso in Vedano Olona e
che non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed
in grado di farlo.
Art. 3. Sono pure ammessi al beneficio del ricovero gli anziani provenienti dal
Comune di Vedano o da altri Comuni, che godano della pensione o che
comunque si trovino nelle condizioni di poter provvedere al pagamento
della retta di degenza stabilita. E' consentita anche la convivenza di
coniugi in una unica sistemazione ambientale, per quanto possibile.
Art. 4. Le norme e le modalita' di ricovero e le
garanzie necessarie saranno stabilite dal Regolamento interno. Il
numero dei posti gratuiti o semi gratuiti per i poveri di Vedano Olona,
saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione dei
mezzi di cui dispone l'Istituto.
Art. 5. L'entita' delle rette di degenza viene stabilita dal
Consiglio di Amministrazione ed approvata dal Comitato Regionale di
Controllo.
Art. 6. Non possono essere accettate persone affette
da malattie contagiose, mentali o croniche specifiche, ed il cui stato di
salute non consenta la permanenza in comunita' senza particolari bisogni
di assistenza specifica.
Art. 7. Il patrimoniodell' Opera Pia "A.Poretti
- A.Magnani" e' cosi' costituito:
- dal
valore degli stabili adibiti a sede della Casa di Riposo e del terreno
annesso, ammontabile a circa L.92.800.000;
- dal
mobilio, dall'arredamento e dalle attrezzature esistenti del valore
complessivo di L. 15.600.000;
- dall'ammontare
di eventuali lasciti, donazioni od elargizioni che dovessero
pervenire, o da nuove costruzioni ed acquisti che si dovessero
effettuare.
Art. 8. L'Amministrazione provvede ai propri bisogni
con le rendite del patrimonio, con l'incasso delle rette versate dagli
ospiti e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.
Art. 9. I ricoverati sono dimessi dall'Istituto su
domanda egli interessati o quando cessi per qualsiasi motivo la necessita'
per loro di rimanere presso la Casa. Possono essere licenziati anche per
cattiva condotta, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento interno.
Art. 10. Qualora un ricoverato abbandoni
volontariamente l'Istituto oppure ne sia licenziato per cattiva condotta,
l'Amministrazione dovra' provvedere ad informare i parenti, o le persone
che hanno garantito per lui, o il Comune di provenienza.
