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Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria culturale di una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi.

 

(estratto dalla "Carta dei servizi")

 

 

 

                  

          

 

 

 

 

 

 

ALCUNI ARTICOLI  da:   "STATUTO ORGANICO" del 1936

  •  Fatto in Vedano Olona con atto del Commissario Prefettizio il 13 Giugno 1936.
  • Approvato con R.D. 29 Ottobre 1936.
  • Modificato con delibera n.16 del 7/4/1973 e n.33 del 23/6/1973
  • Approvato dalla Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 11/7/1973 al progressivo n. 21083. 

CAPO   I.

Art. 1. La Casa di Riposo "Angelo Poretti ed Angelo Magnani"  e' stata fondata dalla Signora Anna Novak Ved.Angelo Magnani con suo testamento 11 Febbraio 1927, pubblicato e depositato con atto n. 3168 di repertorio del Dr. Giuseppe Bonazzola, Notaio di Varese.    La Pia Istituzione e' stata eretta in Ente Morale con R.D. 17 Ottobre 1930 n. 1819.

Art. 2. Essa ha per scopo di provvedere, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza degli anziani poveri, di ambo i sessi, di eta' superiore ai 60 anni, aventi domicilio di soccorso in Vedano Olona e che non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo.

Art. 3. Sono pure ammessi al beneficio del ricovero gli anziani provenienti dal Comune di Vedano o da altri Comuni, che godano della pensione o che comunque si trovino nelle condizioni di poter provvedere al pagamento della retta di degenza stabilita. E' consentita anche la convivenza di coniugi in una unica sistemazione ambientale, per quanto possibile.

Art. 4. Le norme e le modalita' di ricovero e le garanzie necessarie saranno stabilite dal Regolamento interno.  Il numero dei posti gratuiti o semi gratuiti per i poveri di Vedano Olona, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione dei mezzi di cui dispone l'Istituto.

 Art. 5. L'entita' delle rette di degenza viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 6. Non possono essere accettate persone affette da malattie contagiose, mentali o croniche specifiche, ed il cui stato di salute non consenta la permanenza in comunita' senza particolari bisogni di assistenza specifica.

Art. 7. Il patrimoniodell' Opera Pia "A.Poretti - A.Magnani" e' cosi' costituito:

  • dal valore degli stabili adibiti a sede della Casa di Riposo e del terreno annesso, ammontabile a circa L.92.800.000;
  • dal mobilio, dall'arredamento e dalle attrezzature esistenti del valore complessivo di L. 15.600.000;
  • dall'ammontare di eventuali lasciti, donazioni od elargizioni che dovessero pervenire, o da nuove costruzioni ed acquisti che si dovessero effettuare.

Art. 8. L'Amministrazione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, con l'incasso delle rette versate dagli ospiti e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 9. I ricoverati sono dimessi dall'Istituto su domanda egli interessati o quando cessi per qualsiasi motivo la necessita' per loro di rimanere presso la Casa. Possono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento interno.

Art. 10. Qualora un ricoverato abbandoni volontariamente l'Istituto oppure ne sia licenziato per cattiva condotta, l'Amministrazione dovra' provvedere ad informare i parenti, o le persone che hanno garantito per lui, o il Comune di provenienza.